IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 8625 del 30 dicembre 1993; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 73- bis del decreto del Presidente della Giunta Provinciale n. 9 del 1980 e' aggiunto il comma 2-bis: "2-bis - Fermo il rispetto delle norme vigenti in materia. non e' soggetta ad autorizzazione la semplice detenzione di carburante in contenitori non interrati. conformi alle norme di sicurezza vigenti, per un quantitativo massimo di dieci quintali". 2. Dopo il comma 4 dell'articolo 73- bis del decreto del Presidente della Giunta Provinciale n. 9 del 1980 sono aggiunti i commi 4-bis e 4-ter: "4-bis - In casi particolari l'Assessore provinciale competente in materia di commercio puo' concedere autorizzazioni temporanee per l'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione di carburante mobili del tipo autorizzato dal Ministero dell'interno o altro ente riconosciuto. La capacita' massima consentita e' di m3 nove. Le autorizzazioni vengono concesse esclusivamente per motivi di emergenza a cantieri edili e stradali sulla base dell'effettiva necessita'; a tal fine si terra' conto anche della consistenza del parco mezzi. Gli impianti devono corrispondere in ogni caso alle norme di sicurezza per la tutela delle acque e del suolo e delle norme di prevenzione incendi vigenti". "4-ter - I nuovi impianti privati interni sono autorizzati solo per una capacita' superiore a m2 dieci. I titolari di autorizzazioni per impianti aventi una capacita' inferiore a m3 dieci devono adeguarsi a quanto sopra entro la data di scadenza della propria autorizzazione. In difetto l'autorizzazione viene revocata". 3. Dopo il comma 8 dell'articolo 73- bis del decreto del Presidente della Giunta Provinciale n. 9 del 1980 e' aggiunto il comma 8-bis: "8-bis - Ai fini della regolarizzazione degli impianti non soggetti ad autorizzazione anteriormente al 6 marzo 1991, deve essere inoltrata apposita domanda all'Assessorato provinciale al commercio entro il 30 giugno 1994. In caso di inadempienza l'attivita' viene considerata abusiva ai sensi del presente regolamento".