IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
 
   Vista la deliberazione della Giunta Provinciale  n.  8625  del  30
dicembre 1993;
 
                              E M A N A
 
il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Dopo  il  comma  2  dell'articolo  73-  bis  del  decreto  del
Presidente della Giunta Provinciale n. 9  del  1980  e'  aggiunto  il
comma 2-bis:
   "2-bis  - Fermo il rispetto delle norme vigenti in materia. non e'
soggetta ad autorizzazione la semplice detenzione  di  carburante  in
contenitori  non interrati. conformi alle norme di sicurezza vigenti,
per un quantitativo massimo di dieci quintali".
   2.  Dopo  il  comma  4  dell'articolo  73-  bis  del  decreto  del
Presidente  della  Giunta  Provinciale  n. 9 del 1980 sono aggiunti i
commi 4-bis
e 4-ter:
   "4-bis - In casi particolari l'Assessore provinciale competente in
materia di commercio puo'  concedere  autorizzazioni  temporanee  per
l'installazione   e  l'esercizio  di  impianti  di  distribuzione  di
carburante mobili del tipo autorizzato dal Ministero  dell'interno  o
altro  ente  riconosciuto.  La  capacita' massima consentita e' di m3
nove.
   Le autorizzazioni vengono concesse esclusivamente  per  motivi  di
emergenza  a  cantieri  edili  e  stradali  sulla base dell'effettiva
necessita'; a tal fine si terra' conto anche  della  consistenza  del
parco  mezzi.  Gli  impianti  devono  corrispondere in ogni caso alle
norme di sicurezza per la tutela delle acque  e  del  suolo  e  delle
norme di prevenzione incendi vigenti".
   "4-ter  -  I  nuovi impianti privati interni sono autorizzati solo
per una capacita' superiore a m2 dieci.
   I titolari di autorizzazioni per  impianti  aventi  una  capacita'
inferiore a m3 dieci devono adeguarsi a quanto sopra entro la data di
scadenza  della  propria  autorizzazione. In difetto l'autorizzazione
viene revocata".
   3.  Dopo  il  comma  8  dell'articolo  73-  bis  del  decreto  del
Presidente  della  Giunta  Provinciale  n.  9 del 1980 e' aggiunto il
comma 8-bis:
   "8-bis  -  Ai  fini  della  regolarizzazione  degli  impianti  non
soggetti ad autorizzazione anteriormente al 6 marzo 1991, deve essere
inoltrata  apposita  domanda all'Assessorato provinciale al commercio
entro il 30 giugno 1994.
   In caso di inadempienza l'attivita' viene considerata  abusiva  ai
sensi del presente regolamento".